In considerazione della sempre maggiore diffusione dell’utilizzo di telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici nelle classi delle scuole italiane, si rende utile fornire indicazioni volte a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti.
Al riguardo, già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, sono state emanate da questo Ministero “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.
Tale documento precisava come: “il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249”; “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”.
Pertanto, come si evince dalla suddetta circolare, vige in via generale un divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari.
Al riguardo si allega, altresì, la relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7a Commissione Permanente del Senato della Repubblica “sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento” (All.1), della XVIII Legislatura: il documento evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica.
È viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.
Conclusivamente si invitano le SS.LL. a favorire l’osservanza di quanto rappresentato, promuovendo, ove occorrano, le necessarie integrazioni dei Regolamenti delle rispettive istituzioni scolastiche e dei Patti di corresponsabilità educativa, volte a contrastare utilizzi impropri o non consentiti dei dispositivi suindicati.
Si ringrazia sin d’ora della consueta, responsabile attenzione, rivolta a promuovere il rispetto delle relative indicazioni, nell’ottica di assicurare la qualità delle attività didattiche e, con questa, l’effettiva garanzia del diritto allo studio, in un contesto sicuro, dignitoso e sereno, nell’ottica del consolidamento di una sempre più sinergica alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni.
prof. Giuseppe Valditara
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