In merito alla fruizione delle ferie per il personale docente e ATA, si forniscono di seguito indicazioni del quadro normativo di riferimento.
L’art. 5, comma 8 del D.L. 95/20212 (Decreto di Spending Review) ha introdotto l’obbligo della fruizione delle ferie senza la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per varie cause come mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
La legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) ha ulteriormente specificato che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante il resto dell’anno la fruizione delle ferie è consentita, previa concessione da parte de Dirigente scolastico, per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la monetizzazione è contemplata limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
La monetizzazione delle ferie, dunque, sia per il personale a tempo indeterminato che determinato, presuppone eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore che determinano la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta del lavoratore di poter usufruire delle ferie, non accolta per ragioni organizzative e di programmazione.
Alla luce del quadro normativo illustrato, le SS.LL. sono invitate a presentare richiesta di ferie in virtù dei richiamati adempimenti; in mancanza di tale iniziativa da parte del lavoratore le ferie non fruite non potranno considerarsi “non godute” per fatto non imputabile o comunque non riconducibile al dipendente e di conseguenza non sarà possibile ricorrere alla monetizzazione.
Si allega, alla presente, nota dell’U.S.R. per la Campania, Prot. n. 1904 del 10/01/2025.