VISTO l’art 7 quater la L.199/2022 del 30.12.2022 pubblicata nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2022;
SI COMUNICANO
le nuove disposizioni relative al regime di auto sorveglianza in caso di contatti con soggetti positivi all’infezione da SARS Covid 19:
- Il regime dell’auto sorveglianza (obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi previste) è previsto fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.
- Viene abrogata la disposizione relativo all’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
- Con D.M. verrà disciplinata la gestione dei casi di coloro che sono risultati contagiati con riferimento agli spostamenti.
- La disposizione relativa alla verifica della cessazione del regime di isolamento tramite test rapido antigenico rapido o molecolare viene abrogata.
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